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 Cremazioni

Per poter procedere alla cremazione è necessario che sia stata espressa da parte del defunto la volontà di essere cremato o non vi sia mai stata in vita espressa contrarietà. Le forme ammesse per la manifestazione di volontà alla cremazione sono:

- Testamento olografo (scritto di pugno dal defunto).

- Iscrizione ad una associazione che abbia tra i propri fini statuari la raccolta delle volontà di cremazione dei propri associati   (SOCREM).

- Comunicazione verbale ai propri familiari, i quali dovranno poi firmare un'apposita dichiarazione.

In base alla forma con cui è stata espressa la volontà di cremazione, si devono attivare diverse procedure, tutte gestite dal nostro staff.

Le ceneri possono essere:

-  Tumulate in un cimitero,

-  Conservate presso la vostra residenza

-  Disperse

In quest'ultimo caso la normativa vigente prevede che la dispersione possa essere fatta in natura, in mare  e in luoghi prestabiliti dal Comune.

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Volontà di Cremazione in vita

La nostra Agenzia collabora con Socrem Venezia, ente morale costituito nel 1882 per riconoscere la volontà alla cremazione con l’assoluta certezza che venga rispettata, siamo in grado d’indicarvi le modalità d’iscrizione oltre che aiutarvi nella compilazione di tutta la modulistica.

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Cremazione e regole dettate dalla Chiesa Cattolica

La Chiesa cattolica ribadisce il sì alla cremazione, ma la sepoltura è la pratica preferibile e non è concessa la conservazione dell’urna in casa o la dispersione delle ceneri nella terra, in acqua o nell’aria. Vietata anche la conversione delle ceneri “in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti”. A dirlo ufficialmente è stato il Vaticano con la diffusione del documento “Ad Resurgendum cum Christo” redatto dalla Congregazione per la dottrina della Fede, approvato da Papa Francesco lo scorso 18 marzo 2016 e pubblicato sotto la firma del cardinale Gerhard Mueller prefetto del dicastero vaticano.

La nuova ‘istruzione’ ribadisce “le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi” ma al tempo stesso spiega che “la cremazione non è vietata, a meno che questa non sia scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana” e a patto che “le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro, cioè in un cimitero o in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica”. Resta per la Chiesa il divieto assoluto di “dispersione delle ceneri nell’aria, in terra o in acqua o in altro modo” oppure “la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o in altri oggetti”, oltre alla “divisione delle ceneri tra i vari nuclei familiari”. Inoltre, “nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie”.

Si consiglia di leggere qui sotto la "Pastorale delle esequie nel Patriarcato di Venezia" e "La preghiera per la deposizione dell'urna".

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dispersione ceneri
tumulazione ceneri
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